Il diritto alle ferie è disciplinato dal CO e in parte dai CCL. I Cantoni possono concedere una settimana supplementare (ferie, art. 329 CO). Il tuo datore di lavoro decide la data delle tue ferie tenendo conto dei tuoi desideri, purché siano compatibili con l’interesse dell’azienda. Devi prendere almeno due settimane di ferie consecutive all’anno (date, art. 329c CO).
Importante : non puoi lavorare più a lungo degli altri dipendenti dell’azienda. Il lavoro straordinario non deve superare il limite consentito dalla legge. Il datore di lavoro non può obbligarti a lavorare per l’azienda dopo l’orario di lavoro, a casa tua (art. 31 LTr).
Importante : il tuo datore di lavoro deve comunicarti con sufficiente anticipo quando desidera che tu prenda le ferie. Se svolgi il tuo apprendistato in un’azienda che ha un periodo di chiusura annuale, ciò deve essere stabilito al momento della stipula del contratto di apprendistato.
Importante : i CCL a volte prescrivono orari di lavoro più brevi e prestazioni più elevate rispetto a quanto previsto dalla legge o dalle ordinanze. Sono i CCL ad avere la precedenza. Il contratto di lavoro deve rispettare il CCL.

