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Il tuo contratto d’apprendistato può essere sciolto ?

Sì. Il contratto d’apprendistato può essere risolto in qualsiasi momento di comune accordo. Può anche essere risolto senza preavviso per motivi gravi (risoluzione senza preavviso, art. 337 e 346 CO). Ad esempio:

  • se il tuo formatore o la tua formatrice non dispongono delle competenze necessarie per formarti correttamente,
  • se non possiedi le capacità fisiche o mentali necessarie o se la tua salute è a rischio,
  • se la formazione non può essere portata a termine o può esserlo solo a condizioni notevolmente modificate.

Anche in questo caso, l’azienda formatrice deve informare immediatamente l’ufficio della formazione professionale e la scuola professionale. L’ufficio cercherà quindi, per quanto possibile, di raggiungere un accordo tra le parti affinché tu possa riprendere il tuo apprendistato.

Se il buon esito della formazione è compromesso o se non è possibile garantire il rispetto delle disposizioni di legge, l’ufficio della formazione professionale può revocare l’autorizzazione alla formazione e rescindere il contratto d’apprendistato. Le parti contraenti e la scuola professionale devono essere sentite preventivamente.

Se la tua azienda formatrice chiude o non è più in grado di formarti adeguatamente, l’ufficio della formazione professionale provvede, per quanto possibile, affinché tu possa terminare il tuo apprendistato in un’altra azienda. Il datore di lavoro potrebbe essere tenuto a versare un risarcimento danni. Se perdi il tuo posto di apprendistato, iscriviti all’URC o presso il tuo comune. In questo modo si potrà stabilire se hai diritto all’indennità di disoccupazione.