Home 5 Sto facendo l'apprendistato 5 Formazione in azienda 5 Quali sono le norme applicabili all’orario di lavoro degli apprendisti ?

Quali sono le norme applicabili all’orario di lavoro degli apprendisti ?

La formazione scolastica, i corsi facoltativi e l’esame finale di apprendistato sono considerati tempo di lavoro (la scuola è considerata tempo di lavoro, nessuna deduzione salariale, art. 31 LTr e art. 345a CO). I compiti e la preparazione agli esami al di fuori delle lezioni non sono considerati tempo di lavoro.

Se hai tra i 15 e i 18 anni, non puoi lavorare più di nove ore al giorno. Se hai meno di 16 anni, non puoi lavorare dopo le 20:00, a meno che tu non stia imparando un mestiere che lo richieda (ad es. cuoco o cameriere). A partire dai 16 anni, puoi lavorare al massimo fino alle 22:00 (principio, art. 31 LTr e art. 5 OLT 1). A partire dai 18 anni, non sei più considerato un «giovane lavoratore/apprendista» ai sensi dell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori – la protezione speciale dei giovani si applica fino all’età di 18 anni.

Devi fare una pausa di almeno mezz’ora al giorno. Se, in via eccezionale, non ti è consentito allontanarti dal posto di lavoro durante la pausa, devi essere retribuito per questo tempo (pause, art. 15 LTr). Il riposo giornaliero (riposo notturno) deve durare almeno dodici ore consecutive (tempo di riposo, art. 31 LTr).

La tua azienda può chiederti di lavorare più ore qualora fosse necessario.

Le ore di lavoro straordinario devono essere compensate con tempo libero di durata almeno equivalente o con una maggiorazione salariale di almeno il 25% (art. 31 LTr e art. 321c CO).

I minori di 16 anni non possono lavorare più di 45 ore alla settimana negli uffici, nella vendita e nell’industria, e non più di 50 ore in tutte le altre imprese (durata massima del lavoro, art. 9 e 31 LTr).

Di norma, non hai il diritto di lavorare la domenica e nei giorni festivi. Le eccezioni devono essere approvate dalle autorità cantonali (domeniche e giorni festivi, art. 329 CO, 18 LTr e art. 27 e art. 28 OLT 1). Se devi lavorare più di cinque ore di domenica o nei giorni festivi, hai diritto a un giorno libero nella settimana precedente o successiva. Se non ottieni questo giorno libero, devi ricevere la retribuzione di un dipendente qualificato con un supplemento di almeno il 50% (compensazione / supplemento salariale, art. 19 e 20 LTr).